TFR per Colf e Badanti
Di Admin (del 27/04/2010 @ 00:27:29, in Economia, linkato 2765 volte)
Quando si ha una cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio, se presente, e diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.
I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
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